Art. 2 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita' dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 17 febbraio 2006
