Provvidenze in favore dei grandi invalidi

Art. 3 — Copertura finanziaria

Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, e' autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 dicembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-12-27;288~art3 · fonte su Normattiva