Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010. 288 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e modificazioni successive, le entrate conseguite in dipendenza delle vendite di materie, merci e prodotti effettuate in locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente, comprese le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi. Non sono altresi' soggette alla detta imposta le vendite effettuate, nei confronti di privati consumatori, da laboratori artigiani, spacci o banchi di vendita nei mercati, spacci cooperativi, militari, aziendali, di fabbrica, anche se non muniti di licenza di vendita al pubblico, nonche' le somministrazioni in spacci e mense aziendali e di fabbrica e quelle dei circoli ricreativi che assolvevano l'imposta generale sull'entrata in base al numero dei soci. Per le somministrazioni effettuate nei pubblici esercizi classificati di lusso e di prima categoria l'imposta si corrisponde nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, con le aliquote rispettivamente del 3 per cento e del 2 per cento e le addizionali stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359. Sono soggette all'imposta generale sull'entrata le vendite effettuate in locali di vendita al pubblico ed in pubblici esercizi, ovvero ambulantemente, nonche' quelle effettuate negli altri esercizi indicati nel secondo comma del presente articolo, nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilita', richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta a cura del venditore stesso nei modi normali e nella misura propria di ciascun prodotto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art1 · fonte del testo