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L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, e' modificato come segue: "Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, effettua i necessari accertamenti e trasmette le pratiche istruite alla Commissione amministrativa di cui al successivo art. 3, la quale determina, in via definitiva, la indennita' da corrispondere all'interessato".
Testo in vigore dal 10 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
