Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per la corresponsione degli emolumenti ai membri della Commissione di cui al precedente art. 1, ai funzionari ed agli esperti della cui opera la Commissione stessa puo' avvalersi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 4 luglio 1950, n. 590.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1129~art5 · fonte del testo