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Tutti i reclami pendenti dinanzi alla Commissione di cui al precedente articolo dovranno essere definiti nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge; la Commissione cessera' di esistere un mese dopo la scadenza del predetto termine.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1953 al 11 dicembre 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3094~art5 · fonte del testo