Articolo abrogato dalla l. 22 novembre 1954, n. 1129.
Abrogato dal 11 dicembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 novembre 1954, n. 1129.
Abrogato dal 11 dicembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1953 al 11 dicembre 1954. 40 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Tutti i reclami pendenti dinanzi alla Commissione di cui al precedente articolo dovranno essere definiti nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge; la Commissione cessera' di esistere un mese dopo la scadenza del predetto termine.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 NOVEMBRE 1954, N. 1129
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3094~art5 · fonte del testo