Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonche' per la valorizzazione e il potenziamento di musei, e' autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonche' di lire 40.000 milioni per l'anno 2003. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio. Gli interventi di cui al presente articolo, nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

Testo vigente dal 2 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-23;29~art1 · fonte su Normattiva