Art. 2 — Disposizioni in materia di personale
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonche' del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.
Testo vigente dal 2 marzo 2001
