Art. 3 — Piano per l'arte contemporanea
Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo le parole: "attivita' propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonche' per la nomina di un curatore".
Testo vigente dal 2 marzo 2001
