Art. 5 — Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati
Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale". Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: "In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:" sono sostituite dalle seguenti: "Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:". Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, e' inserito il seguente: "1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonche' alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 puo' essere altresi' determinata in conformita' ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale". Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, e' sostituito dal seguente: "2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonche' ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non e' richiesta la nazionalita' italiana o comunitaria. L'autorita' marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformita' alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale". ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88)).
Testo vigente dal 23 maggio 2026
