L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumita', puo', sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi stessi. In caso di interclusione di fondi, l'Azienda dovra' o ricostituire, a proprie spese, in convenienti condizioni di comodita' e sicurezza, le comunicazioni soppresse, ovvero deviarle su strade pubbliche o private, anche con attraversamento di fondi intermedi. Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme vigenti in tema di esproprio per le opere interessanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;315~art1 · fonte su Normattiva