I progetti ed i preventivi di spesa per le opere o per gli impianti da eseguire ai sensi degli articoli 1 e 2 saranno approvati con provvedimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso provvedimento, da notificarsi all'avente diritto, saranno stabilite le condizioni e le modalita' per i versamenti degli importi di cui al primo comma dell'articolo 2. Le norme del comma precedente si applicano anche al caso di cui all'articolo 3, sostituiti all'avente diritto gli obbligati al pagamento delle opere. Quando le opere sono eseguite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, questa ha in ogni caso facolta' di richiedere agli obbligati il deposito di una somma non superiore all'ammontare del costo preventivato. Per il rimborso delle spese inerenti alle opere eseguite dall'Azienda, restano salve le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenente il testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;315~art4 · fonte su Normattiva