In alternativa con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'avente diritto all'attraversamento puo', subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine stabilito per l'accettazione dell'indennita' offerta dall'azienda, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, saranno a carico dello avente diritto all'attraversamento. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 1 qualora, entro il termine e nei modi stabiliti, l'avente diritto all'attraversamento non abbia provveduto al pagamento degli oneri a suo carico ovvero alla esecuzione di quelle opere cui egli debba provvedere direttamente.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;315~art2 · fonte su Normattiva