Fuori dei casi previsti dall'articolo 6, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge fara' carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1969 e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi in dipendenza della legge 6 agosto 1967, n. 688, e successivi provvedimenti legislativi concernenti l'esecuzione del programma di costruzione e di opere in conto della seconda fase del piano decennale, autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;315~art7 · fonte su Normattiva