1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, puo' proporre reclamo secondo le modalita' indicate al comma 6 del medesimo articolo 18-ter.

Testo vigente dal 14 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-08;95~art2 · fonte su Normattiva