1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter". 2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati. 3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza" sono soppresse. 4. All'articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, lettera b), le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 18 e 18-ter".
Testo vigente dal 14 aprile 2004
