1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter". 2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati. 3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza" sono soppresse. 4. All'articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, lettera b), le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 18 e 18-ter".

Testo vigente dal 14 aprile 2004

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 20/2017

    Questione infondata
    24 gennaio 2017

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice di procedura penale e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 aprile 2004, n. 95, recante «Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti») e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento pe…

    Art. 266 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 3 Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2004-04-08;95~art3 · fonte su Normattiva