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Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dello articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dal seguente: "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprieta' delle Province e dei Comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 640, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-03;1259~art10 · fonte del testo