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All'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' aggiunto il seguente comma: "I piani di ricostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-03;1259~art11 · fonte su Normattiva