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L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui allo articolo 1 ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonche' alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilita' pubblica. Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente. Il Ministro per i lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
