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Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonche' ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a), sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-03;1259~art2 · fonte su Normattiva