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Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia o di concessione dell'anticipazione di cui allo articolo 8 il contributo di cui all'articolo 3 e' elevato del 10 per cento".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
