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All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' aggiunto il seguente comma: "L'anticipazione e' revocata qualora i lavori non abbiano inizio entro sei mesi dalla data di comunicazione della relativa concessione o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le anticipazioni gia' concesse anteriormente ad essa, tranne proroga accordata per cause di forza maggiore dal provveditore alle opere pubbliche".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
