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Gli enti indicati nel primo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono altresi' autorizzati a sostituirsi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione del contributo loro spettante, nella ricostruzione delle unita' immobiliari adibite ad esercizio artigianale o commerciale o professionale. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificato dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e' soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-03;1259~art6 · fonte del testo