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L'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "Le unita' immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprieta' dei privati. Gli enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo della unita' immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'articolo 3. Tale differenza sara' rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-03;1259~art7 · fonte del testo