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Coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, abbiano presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione, per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volonta' all'Ufficio del Genio civile competente per territorio. I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso Comune.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-03;1259~art8 · fonte su Normattiva