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La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere all'istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-03;1259~art9 · fonte del testo