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Il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle proroghe pure e semplici dei contratti di locazione stipulati con scrittura privata non autenticata o con convenzione verbale, puo' essere effettuato:
- a)mediante registrazione fiscale della scrittura o della denunzia verbale che dovranno contenere, oltre l'indicazione delle clausole contrattuali, l'indicazione della rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato gia' censito, nonche' l'indicazione delle singole unita' immobiliari oggetto del contratto;
- b)mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione. Il bollettino di versamento sul conto corrente postale deve recare l'indicazione della data di stipulazione e di quella di registrazione del contratto originario. L'Ufficio del registro deve riportare, in calce al contratto originario, gli estremi del versamento del tributo corrisposto sulla proroga della locazione, effettuato mediante conto corrente postale.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 1 gennaio 1973
