Il D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
Il D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
In conformità con quanto deciso con la sentenza n. 10 del 1969 in identica situazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, recante nuove disposizioni per l'applicazione della legge di registro, dell'I.G.E. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, sollevata con ordinanza 9 novembre 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., è inammissibile per difetto di natura giurisdizionale dell'organo proponente.
Art. 2 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani · Art. 1 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani
Non è fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), nella parte in cui consente, per il richiamo operato dall'art. 2 all'art. 1 della legge, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata, nei casi in cui i contratti di locazione pluriennali abbiano avuto una durata inferiore all'anno. (La fattispecie sottoposta all'esame della Corte era diversa, come la Corte stessa ha sottolineato nella sentenza, da quella decisa con la sentenza n. 49 del 1969, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della citata legge).
Art. 3 cost. · Art. 1 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani · Art. 2 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1973 al 22 dicembre 2008. 11 parole tolte, 24 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.634aggiunto: Il D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1744~art2 · fonte del testo