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[1]Per provvedere alla sistemazione idraulica e stradale della zona carbonifera del Sulcis ed alla colonizzazione della zona medesima, e' autorizzata la spesa di L. 140.000.000.

[2]Di detta somma L. 105.000.000 sono riservate per l'esecuzione di opere pubbliche e L. 35.000.000 per la concessione di sussidi in opere di miglioramento fondiario di competenza privata.

[3]All'esecuzione di opere pubbliche sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-06-25;842~art1 · fonte del testo