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[1]In dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo e' aumentato di L. 42.000.000, per ciascuno, dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di L. 21.000.000, per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissata per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica dall'articolo 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modifiche.

[2]E' pure aumentato di annue L. 8.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 e di L. 19.000,000 per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissata dall'art. 5 dello stesso Regio decreto-legge e successive modifiche per sussidi ad opere di competenza privata.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-25;842~art2 · fonte del testo