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Per provvedere ai pagamenti in dipendenza della predetta autorizzazione di spesa, gli stanziamenti stabiliti all'articolo 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, successive modifiche sono aumentate di L. 20.000.000 per l'esercizio 1940-41, di L. 35.000.000 per ciascuno degli esercizi 1941-42, e 1942-43 e di L. 15.000.000 per l'esercizio 1943-44 e quelli stabiliti dall'art. 5 del R. decreto-legge medesimo sono aumentati di L. 5.000.000 per l'esercizio 1940-41, di L. 8.000.000 per l'esercizio 1941-42, di L. 15.000.000 per l'esercizio 1942-43 e di L. 7.000.000 per l'esercizio 1943-44.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
