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[1]Il Ministero delle finanze e' autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Tassinari - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-25;842~art4 · fonte del testo