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La legge 16 ottobre 1954, n. 989, e' prorogata per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 con le modifiche risultanti dalla presente legge. Per la applicazione di questa e' autorizzata la maggior spesa di lire 22 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 3 miliardi di lire per l'esercizio 1959-60, di 4 miliardi di lire per l'esercizio 1960-61 e di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-12-10;1094~art1 · fonte del testo