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I contributi di cui alle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, ed all'art. 1 della presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli e associati, definiti come tali ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, per la parte di loro spettanza e, nelle zone con economia agricola arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole e medie aziende.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1958 al 22 dicembre 2008
