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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati a norma delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, e dall'art. 1 della presente legge puo' provvedere direttamente o per il tramite del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura allo acquisto di sementi selezionate per effettuarne la distribuzione gratuita a coltivatori diretti, definiti come tali ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353, singoli e associati, a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, e a conduttori di piccole aziende, sempreche' la semente distribuita a ciascuno di essi non superi per ciascuna specie ed annata il costo di lire 5000.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-12-10;1094~art3 · fonte del testo