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A carico dei predetti fondi e di quelli stanziati per l'esercizio 1958-59 in applicazione delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere, fino ad un importo totale massimo di lire 300.000.000 per ciascuno esercizio, contributi ad enti, societa', associazioni e privati per la produzione, sotto il controllo del Ministero stesso, di sementi di foraggere e di ortaggi. Il provvedimento di concessione deve determinare per ogni specie e varieta' il massimo di sementi ammesse a contributo, e, in relazione agli oneri conseguenti, la misura del contributo stesso. La concessione del contributo impegna la ditta produttrice a vendere le sementi ai prezzi che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi. La liquidazione del contributo sara' effettuata sulla base del conteggio delle sementi cedute agli agricoltori in base alle assegnazioni disposte dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dai corrispondenti Uffici delle Regioni a statuto autonomo speciale oppure acquistate direttamente ai sensi dell'art. 2.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1958 al 22 dicembre 2008
