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Ai pagamenti da effettuare in applicazione della presente legge puo' provvedersi a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e nelle Regioni a statuto autonomo speciale a favore anche di funzionari dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1958 al 22 dicembre 2008
