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Per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' commisurato, oltre al gettito annuale delle quote di tributi erariali ivi indicati, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi dei dazi e diritti doganali, delle entrate fiscali dei monopoli, del lotto, delle lotterie e dei canoni radio TV. Per l'esercizio finanziario 1976 la consistenza del fondo resta determinata, per l'applicazione della presente legge, in L. 767.495.200.000. Per gli esercizi successivi, la quota di cui al primo comma viene determinata in modo da assicurare che in ciascun esercizio la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella come sopra determinata per il 1976 e maggiorata dall'applicazione ad essa della stessa percentuale di incremento, del gettito complessivo delle entrate indicate al primo comma, risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1976, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento. La consistenza del fondo resta determinata ai sensi del citato articolo 8 qualora risulti superiore a quella calcolata ai sensi del comma precedente. La ripartizione del fondo, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata in modo da attribuire ad ogni regione lo stesso ammontare dell'anno 1976, maggiorato in modo proporzionale all'incremento del fondo stesso. Alle regioni tale ripartizione sara' comunicata entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a ciascuno degli anni 1977-81.
Testo in vigore dal 5 giugno 1976 al 22 dicembre 2008
