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Le integrazioni di cui alla presente legge sono iscritte nei bilanci delle regioni per l'anno Le regioni sono peraltro autorizzate ad assumere impegni per l'anno 1975, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, fino a concorrenza delle integrazioni previste per lo stesso anno negli articoli 3 e 4 della presente legge.
Testo in vigore dal 5 giugno 1976 al 22 dicembre 2008
