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[1]E' fatta eccezione all'obbligo di cui all'articolo precedente qualora risulti la impossibilita' di ottenere prodotti italiani rispondenti per qualita' o quantita' o per termini di consegna alle necessita' dell'amministrazione, ente, istituto o azienda che deve provvedere all'acquisto od alla fornitura.
[2]Per gli acquisti e le forniture delle Amministrazioni dello Stato, l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente e' fatto dall'Amministrazione interessata, che potra' sentire, in merito, il Ministero delle corporazioni e gli organi da esso designati.
[3]Gli altri enti, istituti e aziende, indicati all'articolo primo non possono far luogo ad acquisto di prodotti non italiani senza la preventiva autorizzazione da accordarsi dall'Amministrazione alla quale spetta la sorveglianza o la vigilanza sull'opera, di concerto col Ministero delle corporazioni.
[4]L'autorizzazione e' necessaria anche per le trattative private, salvo per l'acquisto di pezzi di ricambio per impianti o macchinari di provenienza estera gia' in uso.
[5]Sono nulle di diritto le deliberazioni di acquisto prese in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950
