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[1]Le Amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di dare al Ministero per gli scambi e per le valute preventiva notizia degli approvvigionamenti dall'estero cui intendono procedere per i rispettivi servizi e delle ordinazioni o commesse che intendano affidare a ditte appaltatrici nazionali, in cui sia necessario l'impiego di materiali di provenienza estera.

[2]In ogni caso l'importazione di merci occorrenti ai suddetti scopi non potra' essere effettuata se non con l'osservanza dei vincoli e delle condizioni che regolano, ai fini valutari, l'introduzione delle merci nel Regno.

[3]Le Amministrazioni predette comunicano al termine di ogni trimestre al Ministero delle corporazioni, l'elenco degli acquisti di prodotti di provenienza estera effettuati entro il trimestre, indicando per ciascuno di essi il nome e la nazionalita' della ditta venditrice e l'oggetto e l'importo dell'acquisto.

[4]Sono esclusi da tali comunicazioni i contratti delle Amministrazioni militari per materiali sperimentali o di studio o riguardanti acquisti che abbiano caratteri di riservatezza nell'interesse della difesa dello Stato.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art3 · fonte del testo