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[1]Le amministrazioni, enti, istituti e ditte di cui all'art. 1 hanno facolta' di far sorvegliare da propri funzionari o delegati l'allestimento e l'esecuzione delle forniture e dei lavori, allo scopo di assicurare l'osservanza alle disposizioni predette.

[2]Le ditte assuntrici delle forniture o dei lavori devono avvertire in tempo utile l'amministrazione o l'ente, con cui hanno concluso il contratto, dell'inizio delle provviste e dei lavori, indicando gli stabilimenti ai quali commettono i materiali greggi o lavorati occorrenti, affinche' l'amministrazione possa esercitare la sorveglianza di cui al primo comma.

[3]Siffatto intervento non potra' mai essere considerato come accettazione del materiale o giudizio sulla bonta' e rispondenza del medesimo, rimanendo l'una o l'altro rimessi agli organi previsti dalle leggi e dai regolamenti generali o speciali di ciascuna amministrazione.

[4]Spetta, in ogni caso, al Ministero delle corporazioni la facolta' di provvedere a mezzo dei propri delegati alla vigilanza suddetta.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art9 · fonte del testo