1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".

Testo vigente dal 23 marzo 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art13 · fonte su Normattiva