Art. 3 — Commutazione e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva
Le pene inflitte per uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purche' entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1. Il provvedimento e' preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1987
