Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo

Art. 3 — Commutazione e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva

Le pene inflitte per uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purche' entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1. Il provvedimento e' preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 21 febbraio 1987

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 188/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    PROCESSO PENALE - PENA (MISURA DELLA) - DISSOCIATI DAL TERRORISMO - INDULTO E GRAZIA. Le commutazioni e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva previste dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n.34 per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non si riallacciano agli istituti della grazia e dell'indulto previsti all'art. 174 c.p.. Il richiamo al potere di grazia di cui all'art. 87, undicesimo comma, della Costituzione è ultroneo in quanto tale beneficio ha natura strettamente personale. Il riferimento all'istituto dell'indulto condizionato di cui all'art. 79, primo comma, della Costituzione non è puntuale in quanto, riguardando essenzialmente la scelta dei reati da beneficiare, non decide di regola sulle conseguenze che si producono sulle vicende giuridiche relative alle sanzioni o agli effetti penali delle sentenze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 sollevata in riferimento agli artt. 79, primo comma e 87, undicesimo comma, Cost.).

    Art. 174 c.p. · Art. 79 cost. · Art. 3 Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-02-18;34~art3 · fonte su Normattiva