Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria, professionale o di cambio-valuta ovverso di altra attivita' soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimentidi sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti. ((1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale))

Testo vigente dal 28 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art26 · fonte su Normattiva