Art. 3 — Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio
All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
- b)al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
- b)alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».
Testo vigente dal 17 dicembre 2014
