L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e' sostituito dal seguente: "Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attivita' prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. 2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attivita' prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".

Testo vigente dal 23 marzo 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art29 · fonte su Normattiva