Nuove disposizioni per le zone montane
Art. 22 — Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato
Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunita' montane. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.
Testo vigente dal 9 febbraio 1994
