Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 11 — Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici

Le comunita' montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

  • a)costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attivita' istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
  • b)raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
  • c)organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
  • d)organizzazione del servizio di polizia municipale;
  • e)realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
  • f)realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
  • g)realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza. Per le finalita' di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunita' montane i piu' ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche. I comuni e le comunita' montane, nelle materie che richiedono una pluralita' di pareri anche di piu' enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Testo vigente dal 9 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art11 · fonte su Normattiva